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Interrompibili gas 2024 

martedì 26 novembre 2024 15:24:00
Entro i primi giorni di dicembre verrà aperta la possibilità di inoltrare le offerte per il provvedimento “interrompibili gas”, si tratta di un provvedimento rivolto ai clienti industriali, consumatori di gas, che hanno la capacità, su “chiamata”, di ridurre la quantità giornaliera di gas prelevato dalla rete nel periodo dal 1 gennaio 25 al 31 marzo 25. Nei consumi industriali sono compresi anche i consumi gas dedicati alla produzione di energia elettrica per il cliente industriale. Il consumo minimo richiesto è di 5.000 smc/giorno (ma bisogna aggregarsi tramite un soggetto terzo) o in alternativa offrire una riduzione di almeno 50.000 smc/giorno. Si precisa che si tratta di riduzione, per cui qualora il consumo giornaliero del PDR fosse superiore alla quantità offerta, sarà sufficiente ridurre il consumo solo della quantità offerta.
La richiesta può avvenire con un preavviso di 24 ore, solo nei giorni feriali e per un massimo di 6 volte nel periodo indicato, con o senza cessione del relativo gas non prelevato (in caso di cessione è previsto un contributo diviso tra cliente e fornitore pari a 1,21 €/smc, ndr utile in caso di fixing garantiti).
Per i clienti allacciati direttamente alla rete di trasporto la misurazione avverrà a cura del trasportatore, per i clienti indiretti allacciati alla rete di distribuzione, il cliente industriale dovrà trasmettere giornalmente l’autolettura del contatore e quest’ultimo dovrà disporre di un impianto di misura che registri i dati a livello giornaliero.
Nel caso in cui il cliente industriale dovesse cedere la quantità minima, cioè 5.000 smc/giorno, il beneficio, al lordo del ribasso d’offerta, nel caso di adesione al servizio chiamate per 6 volte è pari a 90.000 € (cioè senza mai essere chiamati a ridurre il consumo) a cui si aggiungono i corrispettivi variabili giornalieri, legati all’eventuale attivazione della richiesta e alla riduzione della componenete CRVos in bolletta per un totale di circa 100.000€ ogni 5.000 smc/giorno (considerati già al netto dei costi di un eventuale aggregatore.

Sono previste penali legate alla mancata riduzione parziale o totale dei consumi offerti, per cui è bene valutare attentamente la flessibilità dei propri cicli produttivi prima di aderire alla misura.

 

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ENERGY RELEASE 2.0 

martedì 12 novembre 2024 09:50:00
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato le regole operative del GSE sull’“energy release 2.0 (ER2.0)”. La norma si rivolge alle imprese a forte consumo di energia elettrica, iscritte al registro elettrivori entro la data di pubblicazione del bando del GSE (14/11/24), che vogliano realizzare (o far realizzare da soggetti terzi, ad es. tramite PPA) nuova capacità di generazione da fonte rinnovabile attraverso nuovi impianti, o con il rifacimento degli esistenti, con il vincolo di realizzare impianti per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione (dove per nuovi impianti o potenziamento ci si riferisce a impianti: fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW ciascuno, che possono entrare in esercizio non oltre 40 mesi dalla sottoscrizione del contratto di anticipazione con il GSE, fatte salve cause di forza maggiore). Gli impianti realizzati possono essere anche più di uno.
La formula della ER2.0 prevede la possibilità di “anticipazione”, per un periodo di tre anni, di una quota parte della quantità di energia elettrica rinnovabile a disposizione del GSE (e le relative garanzie di origine), al prezzo di cessione che sarà definito dal GSE (previsto a 65 €/MWh) mediante la stipula di contratti per differenza a due vie, da restituire poi in venti anni a decorrere dall’effettiva entrata in esercizio dei nuovi impianti con un contratto di “restituzione”. La quantità di energia elettrica rinnovabile oggetto di richiesta di anticipazione non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco elettrivori e nei tre anni può essere ridotta a seguito di valutazioni successive. In caso la domanda complessiva degli aderenti ecceda la disponibilità del GSE, si andrà al riparto su base proporzionale, l’azienda elettrivora in questo caso potrà indicare una soglia minima oltre cui non è interessata ad avvalersi della ER2.0.
Nel manifestare il proprio interesse al provvedimento, l’azienda Elettrivora dovrà rilasciare una cauzione a garanzia dell’impegno a sottoscrivere il contratto di anticipazione con il GSE (restituita alla stipula, circa 10.000€).
Le aziende che sottoscrivono il contratto di anticipazione con il GSE dovranno poi far rilasciare una garanzia  crescente (circa 5.000€ per GWh/anno richiesto) per il periodo di validità del contratto di anticipazione, tale garanzia viene svincolata con l’entrata in esercizio di tutta la capacità minima di generazione.
Ad ulteriore copertura del rischio del GSE, le aziende elettrivore saranno soggette ad una trattenuta sulle somme erogate pari a 3 €/MWh che verrà posta a garanzia “collettiva” della restituzione degli importi anticipati.
 
Contratto di anticipazione, come funziona:
L’energivoro nei 3 anni continua ad acquistare energia dal proprio fornitore, il GSE rimborsa la differenza tra il prezzo di mercato e il valore di cessione, il GSE assegna anche le relative GO ai fini “green conditionalities”.
Esempio, considerando un prezzo di cessione di 65 €/MWh e gli attuali forward, per ogni GWh/anno richiesto in anticipazione, l’energivoro beneficerebbe nei 3 anni di un contributo per differenza di circa 124.000€ (al netto dei costi di gestione del GSE e delle differenze sui prezzi zonali).
NB: qualora nei 3 anni il prezzo dovesse scendere sotto il prezzo di cessione (previsto a 65€/MWh), sarà l’elettrivoro a dover rimborsare il GSE per effetto del contratto a due vie.
 
Contratto di restituzione, come funziona:
L’energivoro (o un suo delegato) per il tramite di un contratto per differenza a due vie restituisce con il proprio impianto o attraverso quello del delegato, in 20 anni dall’entrata in esercizio dei nuovi impianti rinnovabili, il quantitativo di energia anticipata nei primi 3 anni dal GSE e il controvalore economico delle relative GO.
Il GSE determina un piano di restituzione elaborato sulla base della producibilità attesa dell'impianto/intervento al momento dell'entrata in esercizio dello stesso (da cui ne deriva un’attenta valutazione sulla taglia dell’impianto).
Per tutto il periodo di validità del contratto di restituzione il GSE, mensilmente, applica la differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo individuato nel mercato MGP (considerando la zona di mercato in cui è localizzato l'impianto contrattualizzato), al quantitativo di energia prodotta oggetto di restituzione.
Esempio, considerando un prezzo di riacquisto di 65 €/MWh, per ogni GWh/anno richiesto in anticipazione, l’energivoro beneficerebbe di un prezzo di riacquisto per 150 MWh/anno a 65 €/MWh per 20 anni, sterilizzando di fatto il rischio mercato (previsto in discesa, in assenza di eventi straordinari, per effetto della maggior produzione da rinnovabili).
Qualora tale differenza risulti:
- negativa, il GSE provvede a richiedere il pagamento del corrispettivo in oggetto all'elettrivoro/soggetto terzo;
- positiva, il GSE eroga il corrispettivo a favore dell'elettrivoro/soggetto terzo.
L'elettrivoro/soggetto terzo dovrà, inoltre, riconoscere mensilmente il controvalore economico delle GO anticipate dal GSE nel periodo di anticipazione.
 
Tempistiche:
30/10/24 decreto MASE approvazione regole ER2.0
14/10/24 Apertura bando GSE per manifestazione di interesse all’assegnazione dell’energia elettrica a valere sulla ER2.0. Il bando resta aperto per 60 giorni dalla data di apertura.
03/25 regolazione partite con il GSE, anche retroattive, relative al periodo 01/01/25 – 31/03/25 per le domande accettate a seguito della sottoscrizione del contratto di anticipazione.
30/06/25 rilascio garanzia su anticipazione.
La altre tempistiche dipendono dalla data di sottoscrizione del contratto di anticipazione.
 
Considerazioni finali
Per la massimizzazione dei benefici della ER2.0 è necessario ottimizzare la fase di anticipazione e restituzione, formulando ipotesi specifiche per ogni azienda elettrivora su benefici e rischi, anche considerando il coinvolgimento di soggetti terzi (es. cedendo il proprio diritto alla fase di restituzione ad un soggetto terzo o includendo un PPA).
Discorso a parte sono le implicazioni fiscali della misura che, in fase di anticipazione e restituzione, possono essere considerate collegate o scollegate a seconda della scelta di ottimizzazione di cui sopra.
Tutti gli esempi sono riferiti alla data di redazione, con le informazioni disponibili e quindi soggette a revisione sulla base della pubblicazione dei dati definitivi e dell'andamento dei mercati. 
 
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Nuove definizioni di impresa energivora/elettrivora e agevolazioni per l’anno 2024 e successivi 

venerdì 1 dicembre 2023 09:21:00
Arera, attraverso la Delibera n. 434/2023/R/EEL del 28 settembre 2023, informa in merito alle disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica e ha conferito mandato alla CSEA di sospendere l’apertura del portale prevista originariamente per il 30/09/2023 posticipandola al 01.12.2023 e con prima chiusura  al 22.12.2023 è comunque prevista una sessione suppletiva ove molto probabilmente (in discussione presso ARERA) non verrà applicata la sanzione per il ritardo e non verrà scontato il mese di gennaio 2024.
Alla luce di quanto esposto possiamo intanto fare chiarezza su alcuni punti fermi che concorrono alla definizione di “impresa a forte consumo di energia” a partire dal 01/01/2024.
Le imprese, durante l’anno precedente alla richiesta devono aver consumato non meno di 1 GWh nell’anno 2022 e devono inoltre rispettare almeno uno dei seguenti tre requisiti:
b)      b) Operare in uno dei settori definiti a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
c)        c) Non operare in nessuno dei settori di cui alle lettere a) e b) ma aver beneficiato delle agevolazioni energivori nell’anno 2022 e/o 2023.
Inoltre le aziende dovranno essere titolari di una diagnosi energetica o dovranno disporre di un audit energetico, nell’ambito del sistema ISO 50001, conforme alle previsioni previste per le diagnosi energetiche.
Sono escluse dal beneficio tutte le imprese che, pur rispettando i requisiti appena elencati, sono in stato di difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01.
L’agevolazione energivori verrà riconosciuta come negli scorsi anni per livelli di contribuzione al fondo ASOS degli oneri di sistema (per cui la contribuzione minima prevista è 0,5€/MWh) differenziati per classi di merito, per anno di richiesta e per rapporto tra VAL e oneri di sistema.
Non è quindi più necessario superare il vincolo del rapporto del 2% su fatturato e del 20% su VAL, ma l’agevolazione, suddivisa in scaglioni in precedenza, sarà pari a quanto segue:
 
 - Per le imprese di cui alla lettera a) nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa (VAL)
 - Per le imprese di cui alla lettera b) nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1% del VAL
 - Per le imprese di cui alla lettera c) nella misura del minor valore:
 
I)                 per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5% cento del VAL;
II)               per l’anno 2027 tra il 55% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5% del VAL.
III)              per l’anno 2028 tra l’80% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5% del VAL.
 
Infine, esistono ulteriori benefici per le imprese di cui alla lettera b) e c) che coprano almeno il 50% dei loro consumi con fonti rinnovabili che non emettano CO2 di cui almeno il 10% assicurato con un contratto a termine o il 5% prodotta in un sito in prossimità della sede di consumo; in tal caso il contributo agli oneri di sistema sarà il minore tra i seguenti parametri:
i)       i)   il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili e lo 0,5% del VAL per le imprese alla lettera b)
     ii)   il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili e lo 1,5% del VAL per le imprese alla lettera c)
 
A differenza del passato meccanismo le imprese sono soggette a obblighi passibili di controlli ex- post, pena il rimborso delle agevolazioni percepite.
A tal proposito, le imprese saranno soggette almeno ad uno dei seguenti adempimenti:
1.      Mettere in atto le raccomandazioni scaturite dalla diagnosi energetica a patto che il costo per gli investimenti non superi l’importo dell’agevolazione percepita e il payback time non superi 3 anni.
2.      Ridurre le emissioni di CO2 producendo o dimostrando di essersi approvvigionati per almeno il 30% del proprio fabbisogno energetico da fonti che lo escludono.
3.      Investire una quota pari ad almeno il 50% derivante dalle agevolazioni in progetti che riducano le emissioni di gas a effetto serra.
 
Rispetto agli obblighi per le imprese e alle modalità operative, alcuni punti sono in fase di chiarimento da parte di ARERA.
 
Ricordiamo che Buy Pro supporta le aziende nella presentazione della domanda e nella valutazione d’impatto dei nuovi requisiti sul rapporto agevolazioni/investimenti.
 
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Novità per oneri di trasporto gas, da termine fisso a capacità di trasporto convenzionale 

martedì 24 ottobre 2023 17:43:00

 A partire dal 01/10/2023 è stata finalmente attuata la riforma del processo di conferimento della capacità.

Specifichiamo che tale riforma riguarderà nello specifico le sole cabine REMI di tipo indiretto mentre per quelle dirette il sistema di valorizzazione dei costi rimarrà invariato.
Con la delibera 147/2019/R/gas (e le seguenti deliberazioni 110/2020/R/GAS, 134/2021/R/GAS, 225/2022/R/GAS, 555/2022/R/GAS, 72/2023/R/GAS e 334/2023/R/gas), l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente riforma il processo di conferimento di capacità ai punti di uscita della rete di trasporto gas che alimentano le reti di distribuzione.
La richiesta di capacità non transita più tramite l’utente del bilanciamento (prenotazione della capacità giornaliera che influenzava il termine fisso contrattuale),  ma si perfeziona automaticamente tramite il Sistema informativo integrato. Le quantità saranno determinate su alcune caratteristiche dei PDR quali: consumo annuo, profilo di prelievo massimo e frequenza di misura. In tal senso, la Delibera prevede una differenziazione tra i PDR con trattamento (della lettura) giornaliero e non giornaliero e prevede eventuali conguagli.
Con tale meccanismo vien superata la procedura di cessione e trasferimento delle capacità in caso di switching prima del 30 settembre di ogni anno e l’eliminazione dei corrispettivi per il supero della capacità stessa, che ricordiamo viene stabilità dal SII sulla base dei criteri di cui al paragrafo precedente. Inoltre se i costi di trasporto vengono determinati in base alle caratteristiche di prelievo di ciascun cliente, tutti gli utenti della rete sono nella stessa condizione per sostenere il costo di trasporto di un eventuale nuovo cliente in fornitura, garantendo così un clima di maggior trasparenza e parità nella concorrenza per la contendibilità dei clienti tra i fornitori (fine delle posizioni dominanti degli operatori che disponendo di un numero maggiore di clienti sul REMI avevano la possibilità di ottimizzare i prelievi).
In definitiva cosa è cambiato a partire dal 01/10/2023?
La capacità non sarà più un dato contrattuale stipulato tra le parti, ma si trasformerà in un dato tecnico prodotto e veicolato tramite il SII il quale renderà disponibili le informazioni che serviranno all’impresa di trasporto per conferire le capacità.
In questi casi per risalire alla valorizzazione economica dei costi di trasporto sarà necessario attendere il valore della capacità assegnata dal SII.
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Crediti d’imposta aggiornamento 2023 

venerdì 13 gennaio 2023 17:58:00

 I crediti d’imposta, di cui alle nostre precedenti newsletter, da utilizzare a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia e della componente gas, previsti dal Governo per l’anno 2022 sono stato riconfermati e ampliati anche per il primo trimestre 2023.

 
Di seguito uno schema con il riepilogo delle varie agevolazioni per ogni trimestre:
 
ENERGIA
Tipologia utente
1° trimestre 22
2° trimestre 22
3° trimestre 22
4° trimestre 22
1° trimestre 23
%
Criteri
%
Criteri
%
Criteri
%
Criteri
%
Criteri
Energivori
20%
Se > 30% differenza tra IV° trim 2021 e IV° trim 2019
25%
Se > 30% differenza tra I° trim 2022 e I° trim 2019
25%
Se > 30% differenza tra II° trim 2022 e II° trim 2019
40%
Se > 30% differenza tra III° trim 2022 e III° trim 2019
45%
Se > 30% differenza tra IV° trim 2022 e IV° trim 2019
Non energivori =/+ 16,5 kW
0%
 
15%
Se > 30% differenza tra I° trim 2022 e I° trim 2019
15%
Se > 30% differenza tra II° trim 2022 e II° trim 2019
vedi sotto
Se > 30% differenza tra III° trim 2022 e III° trim 2019
vedi sotto
Se > 30% differenza tra IV° trim 2022 e IV° trim 2019
Non energivori =/+ 4,5 kW
0%
 
0%
 
0%
 
30%
Se > 30% differenza tra III° trim 2022 e III° trim 2019
35%
Se > 30% differenza tra IV° trim 2022 e IV° trim 2019
GAS
Tipologia utente
1° trimestre 22
2° trimestre 22
3° trimestre 22
4° trimestre 22
1° trimestre 23
%
Criteri
%
Criteri
%
Criteri
%
Criteri
%
Criteri
Gasivori
10%
Se Indice MI-GAS > 30% differenza tra I° trim 2022 e I° trim 2019
25%
Se Indice MI-GAS > 30% differenza tra I° trim 2022 e I° trim 2019
25%
Se Indice MI-GAS > 30% differenza tra II° trim 2022 e II° trim 2019
40%
Se Indice MI-GAS > 30% differenza tra III° trim 2022 e III° trim 2019
45%
Se Indice MI-GAS > 30% differenza tra IV° trim 2022 e IV° trim 2019
Non gasivori
0%
 
25%
Se Indice MI-GAS > 30% differenza tra I° trim 2022 e I° trim 2019
25%
Se Indice MI-GAS > 30% differenza tra II° trim 2022 e II° trim 2019
40%
Se Indice MI-GAS > 30% differenza tra III° trim 2022 e III° trim 2019
45%
Se Indice MI-GAS > 30% differenza tra IV° trim 2022 e IV° trim 2019
 
 
Ricordiamo che Buy Pro supporta le aziende nell’identificazione dell’eventuale importo del credito.
 
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Gasivori e "forte consumi di gas naturale": aperto il portale 

mercoledì 14 dicembre 2022 15:05:00
in riferimento al tema gasivori, di cui alla nostra precedente newsletter specifica, l’ARERA, con la Delibera 02 novembre 2022 541/2022/R/gas, ha di fatto dato il via al provvedimento per l’anno 2023 a cui è seguita l’apertura del portale del CSEA dal 30 novembre 2022 alle 23.59 del 16 gennaio 2023.
Ricordiamo che il provvedimento gasivori prevede una rimodulazione degli oneri REIG e RETIG al momento posti pari a zero per tutti, ma potenzialmente potrebbe generare ulteriori vantaggi in termini di eventuali crediti d’imposta futuri o provvedimenti tipo "gas release".
Per presentare la domanda, oltre alla presenza dei requisiti di cui alla newsletter specifica sarà necessario versare entro la data di chiusura del portale le seguenti cifre a titolo di contribuzione dei costi amministrativi sopportati dal CSEA:
-        100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria (30/11/22-16/01/23;
-        300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva (entro il 28/02/2023.
Ricordiamo che Buy Pro supporta le aziende nella compilazione della domanda per l’accesso all’agevolazione gasivori.
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Electricity/Energy release 

lunedì 7 novembre 2022 10:54:00

Decreto 16 settembre 2022 in attuazione dell’art. 16-bis del DL Energia n.ro 17/2022.

Di seguito i punti principali del provvedimento.
1.     Prezzo massimo energia 210 €/MWh con possibilità di ulteriori modifiche in base a criteri di mercato/legislativi (ad esempio a 180 €/MWh accettando il tetto europeo).
2.  Ripartizione dei consumi fra le aziende prioritarie e non prioritarie, quest'ultimo caso solo in cui ci fosse energia non distribuita rispetto alla disponibilità di 16,024 TWh per l’anno 2023, rideterminabile ogni anno dal GSE in base al proprio portafoglio.
3.     5 categorie di clienti prioritari (cioè con consumi medi annui, censiti sul sistema informativo integrato – SII -, per gli anni 2020,21,22 almeno pari a 3,34 GWh) e che singolarmente o congiuntamente fanno parte delle categorie seguenti a cui verrà dato un punteggio (attenzione i criteri “d” ed “e” sono alternativi tra di loro) al fine di attribuire un fattore correttivo della priorità:
a.  Clienti Finali Industriali (unità locali operanti nei settori di attività economica oggetto di calcolo della produzione industriale da parte dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT):
B: Attività estrattiva
 
C: Attività manifatturiere
CA Industrie alimentari, bevande e tabacco
CB Industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori
CC Industria del legno, della carta e stampa
CD Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati
CE Fabbricazioni di prodotti chimici
CF Produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
CG Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
CH Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti)
CI Fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
CJ Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche
CK Fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a.
CL Fabbricazione di mezzi di trasporto
CM Altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature
 
D: Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria
 
b.     PMI come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003
I. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI), è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
 
II. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
 
III. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
 
c.  Clienti con sedi in Sardegna e Sicilia partecipanti al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare (ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel;).
d.    Energivori.
e.    Energivori Sardegna e Sicilia.
4.  Possibilità di partecipazione in forma aggregata con soggetto aggregatore o singolarmente. Se tramite aggregatore si partecipa solo con pari casistica di categoria.
5.   Limite minimo richiesto 1 GWh/anno e massimo pari al 3% del volume offerto (480 GWh) e comunque non superiore al 30% dei volumi medi prelevati dell’ultimo triennio dal cliente (fonte ufficiale SII - Sistema Informativo Integrato).
6.     Volumi ripartiti in proquota in caso di domanda superiore alla disponibilità.
7.     Decorrenza 1° Gennaio 2023 durata 3 anni.
8.     Divieto di cessione a terzi del contratto.
9.     Facoltà di recesso a 30 giorni senza penali o obblighi.
10. Rientrano tutti i POD attivi nella titolarità del cliente al 30 giugno 2022.
 
In definitiva la partecipazione garantisce un “margine” su un volume assegnato di energia a prezzo calmierato (210 €/MWh) perché la partecipazione non implica un’asta sui prezzi, ma un concetto di condivisione dell’energia, ripartita attraverso la formula che assegna un punteggio di priorità in base all’appartenenza del cliente alle 5 categorie stabilite dal decreto.
Il cliente mantiene il suo contratto con il fornitore e il GSE, attraverso un contratto cosiddetto “per differenza a due vie” rimborsa, o chiede*, la quota di differenza fra il mercato (valore di cessione dell’energia dal GSE al mercato) e il valore fisso, stabilito in 210 €/MWh. In pratica si tratta di un prodotto molto simile ad un derivato sul prezzo dell’energia elettrica stipulabile con una banca, ma con possibilità di recesso senza penali.
Il valore viene riconosciuto sulla base del 70% dell’allocato su base annuale in fase di aggiudicazione e conguagliato una volta all’anno per il restante 30% in base all’energia effettivamente prodotta dagli e messa in rete dagli impianti considerati dal GSE e ai consumi effettivi dei clienti.
(*Lo schema contrattuale di cessione dell’energia elettrica prevede le garanzie che l’aggiudicatario è tenuto a presentare a copertura dell’inadempimento del contratto, in caso di prezzo di vendita inferiore alla soglia fissa o a prelievi inferiori a quelli medi degli ultimi 3 anni. La garanzia si esplicita in una prima fase attraverso una trattenuta sul primo acconto).
 
Apertura portale GSE per l’accreditamento 22 novembre 2022. Chiusura 5 dicembre 2022.
 
L’utente accreditato sul GSE potrà successivamente accedere alla bacheca PPA* (power purchase agreement) del GME, comparto energy release, per la fruizione del beneficio effettivo.
(*La bacheca PPA è l’area del sito del GME in cui vengono pubblicate le offerte, e registrati i contratti di compravendita, di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine).
 
Ricordiamo che Buy Pro supporta le aziende rientranti nei parametri previsti dal decreto, nell’attività di accreditamento presso il GSE .
 
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Razionamento forniture di gas, ipotesi di scenario 

lunedì 16 maggio 2022 09:22:00
 

 

 

In questo scenario si inizia a parlare di rischio razionamento del gas nel caso in cui non si riuscisse a sostituire completamente i volumi dell’import russo o nel caso di un inverno particolarmente freddo.

 

Vediamo quindi cosa potrebbe succedere e a cosa bisognerebbe far fronte come consumatori considerando che verrebbero adottate una serie di misure in relazione ai programmi di immissione in rete e agli scenari di prelievo.

 

Il Piano di Emergenza del sistema italiano del Gas Naturale si articola su tre livelli di crisi:

1.      Livello di preallarme (early warning) quello in cui siamo attualmente

2.      Livello di allarme (alert)

3.      Livello di emergenza

 

I 3 livelli hanno differenti misure di azione per ridurre il rischio di passare al successivo livello, in particolare nei primi due livelli ci sono solo azioni di mercato. Le azioni “non di mercato” sono quelle che influiscono sul naturale svolgimento del lavoro mentre le azioni di “mercato” sono “trasparenti” per gli utilizzatori finali.

 

Andiamo quindi a vedere cosa accadrebbe nel terzo livello, l’Emergenza, unico livello in cui si può assistere al razionamento del metano.

Il livello di Emergenza viene attivato esclusivamente al fallimento dei due precedenti livelli e nel caso in cui si sia prossimi al raggiungimento dei livelli dello stoccaggio strategico o perduri per troppi giorni lo stato si allarme.

Premessa: le azioni del livello di emergenza sono compiute a livello nazionale e non dipendono dal fornitore scelto, non esiste quindi una “garanzia” specifica di non rientrare nei provvedimenti di razionamento, esiste però una priorità di distacco, vediamo quale:

 

1)      Per primo l’Autorità competente richiede l’attivazione della massima capacità di import (non meno del 98%) a tutti gli operatori di settore per aumentare i flussi nei canali non bloccati.

2)      Grazie all’attivazione dei clienti interrompibili su gas ed energia elettrica, cioè quegli utenti industriali iscritti volontariamente nelle liste interrompibili che, in caso di necessità, hanno dichiarato, a fronte di un introito, la loro disponibilità a ridurre o cessare il prelievo di gas per un certo periodo, viene ridotto il prelievo de gas dalle centrali elettriche.

3)      Qualora il provvedimento “b” non fosse sufficiente verrebbe richiesto anche ai clienti industriali “normali”, cioè diversi dagli interrompibili, di cessare o ridurre i prelievi del gas.

4)      Ai clienti domestici, e non, viene imposto un limite massimo di riscaldamento al fine di ridurre il metano per usi riscaldamento/teleriscaldamento.

5)      Qualora quanto sopra non fosse sufficiente si passerebbe alla disalimentazione dei clienti non tutelati.

6)      Sospensione provvedimenti di tutela prezzi al fine di aumentare l’interesse dei venditori nell’export verso l’Italia di ulteriore metano.

7)      Utilizzo degli stoccaggi di GNL.

8)      Utilizzo degli stoccaggi strategici.

9)      Richiesta di solidarietà verso nazioni collegate all’Italia, sia non Europee che, successivamente, Europee.

10)  Disalimentazione dei soggetti industriali

11)   Ed infine, se la situazione fosse davvero drammatica si procederebbe con i clienti non interrompibili, cioè quei clienti che per la natura dell’attività  (es. ospedali) o per il rischio per la salute pubblica (es. processi chimici che non possono essere interrotti a causa del rischio esplosioni, incendi, ecc), non possono essere interrotti se non con largo anticipo. Naturalmente questo scenario si raggiungerebbe solo nel caso in cui il gas fosse davvero esaurito.

 

Non esiste uno storico di questa portata a cui far riferimento, quindi possiamo solo supporre che l’eventuale rischio di razionamento, con le priorità indicate sopra, verrebbe comunque annunciato dal trasportatore e dai distributori con un relativo largo anticipo rispetto al provvedimento stesso, in dipendenza dei risultati della campagna di stoccaggio e approvvigionamento a cui si faceva riferimento all’inizio.

 

Naturalmente qui si fa riferimento solo agli impegni di approvvigionamento del gas, il livello dei prezzi, salvo l’arrivo del “ price cap” richiesto a gran forza dall’Italia, verrebbe lasciato in mano al mercato, con le immaginabili conseguenze.

 

Infine una nota per l’energia elettrica, in caso di razionamenti del gas ci sarebbe un conseguente razionamento anche dell’energia elettrica secondo un piano, il PESSE (Piano d'Emergenza per la Sicurezza del Sistema elettrico nazionale) che prevede interruzioni per gli utenti a rotazione e programmate, se non fosse sufficiente si passerebbe quindi alle logiche descritte precedentemente per il gas. 

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Rinnovo contratti gas: TTF, PSV o ……. 

venerdì 6 maggio 2022 10:05:00
Una domanda che sta imperversando tra i grandi consumatori di gas relativamente al rinnovo dei contratti è sicuramente quella riferita alla tipologia di contratto da sottoscrivere per il prossimo anno.
Le tensioni internazionali non aiutano sicuramente a fare una scelta.
DI seguito una serie di temi di cui bisognerebbe tener conto, tralasciando i macrotemi sul rallentamento dell’economia, sull’andamento dei propri mercati di riferimento (edilizia, meccanica, agricoltura, trasformazione, ecc.), sulla tenuta dei consumi, ecc.:
 
-        - come e quando finirà la guerra tra Russia e Ucraina?
-       -TTF: ci saranno problemi di approvvigionamento in quei paesi dove l’approvvigionamento era marcatamente spostato sulle pipeline Russe? Germania, ex blocco sovietico, ecc.
-     - l'Italia con le sue pipeline extra Russia e i rigassificatori esistenti più quelli mobili, sarà in grado di far fronte alla domanda interna, il riferimento diventerà il PSV (punto di scambio virtuale – il mercato gestito da SNAM riferimento del mercato italiano?
-      - arriveremo a fine anno con gli stoccaggi pieni visto che l’impegno finanziario dei fornitori si è quadruplicato per riempire gli stoccaggi?
-        - l’estate che si presenta piuttosto arida farà consumare più gas per compensare la scarsa produzione idroelettrica?
-      - i mercati si possono chiudere? Se mancasse il gas in Europa, l’Italia potrebbe chiudere le frontiere al gas? Oppure il gas verrebbe esportato lì dove i prezzi sono maggiori (Germania per esempio)? Prevarrà lo spirito dell’Unione o i nazionalismi?
-        - il PSV diventerà un indice sufficientemente liquido per essere preso come riferimento per un fixing?
-        - verrà stabilito un tetto massimo al prezzo del gas? Chi e a quali condizioni ne avrà diritto?
-        - ci sarà un doppio prezzo? Nazionale e per l’export?
-        - i fornitori o le banche proporranno prezzi fissi del gas? A quali livelli? Con quali premi rispetto ai mercati?
-      - ci sono nuovi indici che si affacciano sul mercato, per esempio il PSBIL, cioè il prezzo del mercato dello sbilanciamento del gas, può diventare un riferimento?
-     - gli spread sui vari indici sono impazziti, soprattutto sul TTF a causa del rischio Russia , il PSV al momento sembra reggere, pur avendo sempre scontato un differenziale a sfavore rispetto al TFF, resterà così la situazione?
 
Sono solo alcune delle domande che rimbalzano tra utenti finali, operatori, consulenti e regolatore, nessuno sembra avere una bussola con cui orientarsi.
 
Quale strategia adottare?
 
Rinnovi brevi?
Prezzi fissi pluriennali per mediare i prezzi di oggi (anche se ormai i mercati anche sui prezzi dei prossimi anni sembrano non credere più ad una soluzione a breve)?
TTF, PSV o PSBIL?
Acquisti parziali su più indici?
 
Ogni utente finale dovrebbe prendere probabilmente una decisione cercando di rispondere a queste domande.
 
Buy Pro come al solito è a disposizione per fornire assistenza, dati e altre informazioni a supporto di una scelta il più consapevole possibile.
 
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Aggiornamenti al 05/05/22 norme e procedure per la fruizione dei crediti d’imposta per energia e gas  

venerdì 6 maggio 2022 09:57:00
I vari decreti legge varati dal Governo per il contenimento dei maggiori costi sostenuti dalle imprese per i consumi di energia elettrica e gas necessitano di successivi provvedimenti e norme per diventare fruibili.
 
Qui di seguito facciamo brevemente il punto
 
Codici tributo
 
L’agenzia delle entrate ha pubblicato i codici tributo per la fruizione dei crediti d’imposta
 
•             “6961” - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022);
•             “6962” - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);
•             “6963” - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022);
•             “6964” - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).
 
Procedure per l’identificazione delle agevolazioni spettanti ai gasivori in tema di riduzione degli oneri di sistema
 
Arera ha pubblicato un documento di consultazione in cui propone una serie di modalità operative per la prima applicazione in via urgente delle agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di gas naturale (imprese “gasivore”) a decorrere dal 1 aprile 2022. Si tratterebbe della prima attuazione del decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 541/2021. La proposta al momento è in attesa di pubblicazione e quindi segnaliamo che è passibile di eventuali modifiche rispetto al documento di consultazione.
In sintesi il documento di consultazione propone, in attesa che venga implementato il sistema informativo integrato con le informazione sui vari parametri di cui le aziende devono disporre per accedere alle agevolazioni, di usare la formula dell’autodichiarazione da presentare al proprio fornitore per permettere alle aziende di fruire dei contributi a partire dal 1 di aprile 2022.
 
 
Ricordiamo che Buy Pro, non appena sarà pubblicata la delibera attuativa supporterà le aziende gasivore nell’identificazione dei parametri per completare la procedura.
 
 
 
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